VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE
Tale procedura è stata introdotta dall’art. 6, comma 3, della direttiva “Habitat”, con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale. La valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. In ambito nazionale, la valutazione d’incidenza viene disciplinata dall’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003), che ha sostituito l’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. La valutazione di incidenza ha quindi lo scopo di accertare preventivamente
se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa
sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza
Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone
di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani territoriali,
urbanistici e di settore, di rilevanza regionale, i proponenti di interventi
che possono avere incidenze significative sui siti, ovvero i proponenti
di progetti riferibili agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996,
per i quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale,
devono presentare una relazione documentata per individuare e valutare
i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono
avere sui siti.
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